
Comunicato Stampa
Firenze, 24 giugno 2008
La Delegazione Toscana del Ceda onlus comunica che domenica 29 giugno, dalle ore 16 alle ore 18, organizzerà un presidio di protesta presso i giardini di piazza Gramsci a Castelfiorentino.
Un attivista sosterà, munito di paletta e con il cane al guinzaglio, sotto un cartello di divieto al fine di essere multato per il solo fatto di essere lì e fare quindi ricorso.
Sappiamo che difficilmente vinceremo ma il fine della nostra iniziativa è quello di evidenziare come questo tipo di ordinanze sia inaccettabile perché punisce anche i detentori civili di cani, discriminandoli per il solo fatto che “esistono”, come se fosse un handicap, e scoraggiando così le adozioni. Punire tutti i detentori di cani perché alcuni trasgrediscono le norme è assurdo tanto quanto il comportamento di un maestro che punisce l'intera classe perché non trova i pochi alunni che disturbano la lezione.
Il TAR del Veneto (ne riportiamo in calce un estratto), in una sua sentenza che ha censurato una simile ordinanza del Sindaco di Treviso ha fra l'altro evidenziato come questo tipo di ordinanze “assolutistiche” sia persino passibile di censura.
Elvino Gasparotti
Delegato Regionale
Un estratto della sentenza del TAR:
(Flora e fauna – Divieto ai proprietari ed ai detentori di cani di condurli in talune zone della città – Potere esercitato dal Sindaco – Illegittimità – Principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e Reazione – Applicazione dei normali mezzi predisposti dall’ordinamento –
Necessità.) ‘’Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto "ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (...) di condurre lo stesso in particolari località":
viola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabile l’art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze). Pres. Zuballi - Est. Rovis. TAR – Veneto, sezione, III, 27 luglio 2004, Ordinanza n. 797
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Emiliano Ficalbi
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