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NOTIZIE FLASH

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botti di capodanno e i cani

 

 

A San Silvestro molti salutano il nuovo anno con botti e petardi, dimenticando che in molti animali, dall'udito ben più sensibile di quello umano, rumori forti e improvvisi provocano paura e panico. Sappiamo di animali che dalla paura hanno infranto vetrate, che sono saltati dai balconi di casa, che sono morti d'infarto...

 

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Chiudete bene le finestre ed abbassate le tapparelle per attutire il più possibile il rumore. Non lasciate il cane su balconi o terrazze.

Quando il vostro cane mostra i primi segni di paura ed inquietudine, cercate di distrarlo, giocate con lui o impegnatelo in qualche cosa.

Se il vostro cane è molto pauroso e non accetta di giocare o di essere in alcun modo distratto, la cosa migliore è di ignorare il suo comportamento, altrimenti, andando frequentemente da lui cercando di consolarlo, si rafforzerebbe l'insicurezza e la paura ("allora succede veramente qualcosa di terribile"). Anche se vi risulta difficile, non osservatelo eccessivamente, comportatevi in modo normale, rassicurandolo così che non sta succedendo nulla di straordinario.

Se il vostro amico si nasconde, lasciatelo fare. Sotto il divano o in un angolo buio si sente più sicuro e protetto. Non cercate in alcun caso di trascinarlo fuori dal suo nascondiglio, anzi createne uno per lui, al limite oscurando ed isolando il più possibile una stanza.

Se tutto ciò non aiuta, se il vostro cane non sopporta assolutamente il fracasso, parlatene per tempo con il vostro veterinario di fiducia, somministrando un leggero tranquillante, compatibile con lo stato di salute della vostra bestiola.

Non lasciate mai da solo il vostro cane con degli sconosciuti, piuttosto, portatelo con voi. Ricordate di tenerlo sempre al guinzaglio. Se non avete la possibilità di restare con lui affidatelo ad un dog sitter di fiducia e che il cane conosce, oppure portatelo in una pensione sicura (con recinzioni e gabbie adeguatamente alte e salde).

Informatevi prima qual è il servizio veterinario aperto nella vostra zona, qualora doveste affrontare una emergenza

                                


MICROCHIP, DAL 2009 SOLO CODICI MINISTERIALI

 

L' Ordinanza 6 agosto 2008 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina) regolamenta, all'articolo 5, la commercializzazione, la vendita e l'utilizzo dei microchip.

 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE- Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le ditte che già producono o commercializzano i microchip devono provvedere alla registrazione entro il 19 settembre.

 

VENDITA DEI MICROCHIP- I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali,

ai veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe

canina e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

 

CODICE IDENTIFICATIVO Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro

una serie numerica di codici identificativi elettronici. La commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero è consentita fino alla data del 31 marzo 2009.

 

SCORTE - L'Ordinanza dispone il divieto di utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tuttavia, i soggetti autorizzati all'acquisto (regioni, asl, veterinari liberi professionisti accreditati e facoltà con ambulatorio aperto al pubblico) possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.

 

RINTRACCIABILITA' E UNIVOCITA'- I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili (norme ISO 11784 e ISO 11785). Le ditte non potranno fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. La ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocita' dei codici identificativi impressi sui transponders.


Con Decreto ministeriale del 6 maggio 2008 ( G.U. 8 agosto 2008) sono stati modificati i criteri di ripartizione del Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

A partire dal 2008, il 40% del Fondo viene ripartito in quote di pari entità tra le Regioni sulla base dell'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina in riferimento alla consultabilità per via telematica. Il 30% viene ripartito in base alla consistenza della popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari e nei gattili e il restante 30% viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base alla popolazione umana.

 

Priorità dunque al funzionamento dell'anagrafe canina, per la quale è in vigore dal 20 agosto l' Ordinanza che entro il 19 settembre richiede il microchip per tutti i cani non ancora identificati ( il tatuaggio leggibile vale come identificazione) e la registrazione di quelli già lo sono ma non risultano nella banca dati.

 

La partecipazione dell' ANMVI al tavolo ministeriale che ha prodotto l'ordinanza non è stata continuativa. Nel corso delle ultime riunioni, il tavolo, la cui composizione è spesso cambiata, non si è più avvalso di un rappresentante dell'Associazione.

 

La discontinua presenza dell'ANMVI, che ha lamentato presso il Sottosegretario i criteri di individuazione dei componenti del tavolo e delle convocazioni, ha tuttavia consentito di portare un contributo decisivo: è stata fermamente respinta dall'ANMVI l'ipotesi che il medico veterinario privato fosse obbligato a denunciare alla ASL il proprietario di un cane non identificato, a favore piuttosto di un'attività di informazione riguardo agli obblighi di legge, attività che l'ANMVI ha peraltro sempre incoraggiato anche con campagne di informazione (I veri amici non si perdono, campagna informativa dell'ANMVI con il patrocinio del Ministero della Salute).

 

L'Ordinanza rafforza obblighi di legge che già esistono ma non agisce adeguatamente nel superamento dei limiti che ne hanno fino ad ora impedito il compiuto rispetto.

 

L'uniforme applicazione auspicata dal provvedimento si scontra con la difformità organizzativa delle anagrafi regionali, non solo perché alcune sono attive ed informatizzate da poco tempo, ma anche perché molte non vedono il pieno coinvolgimento dei medici veterinari rispetto all'inserimento, alla cancellazione e alla consultazione dei dati. Alcuni problemi non affrontati dall'Ordinanza si collegano poi al tatuaggio, metodo di identificazione obsoleto, spesso illeggibile, ma che riguarda ancora molti cani che, così identificati prima del 2005, non sono presenti nelle banche dati regionali. Ne risulta così inficiata la stessa anagrafe nazionale che, in base all'ordinanza, entro 90 giorni dovrà raccordarsi con le banche dati regionali. Un incentivo ad ovviare ai limiti e ai ritardi delle anagrafi potrà auspicabilmente derivare dalla modifica del riparto dei fondi della 281 firmato dal Ministro Livia Turco verso la fine della scorsa Legislatura.

 

L'ordinanza-Martini insiste, giustamente, anche sull'identificazione dei cani non di proprietà (art. 4), mancando però di coinvolgere i veterinari liberi professionisti e privandoli di un ruolo di fondamentale ausilio alle istituzioni e all'utenza (che spesso vede nel veterinario privato il primo riferimento in caso di ritrovamento di un animale, specie se ferito o incidentato).

 

Altra questione aperta è l'esclusione del gatto dai provvedimenti di tutela (contro randagismo e abbandono) adottati per il cane. Per i gatti non vige l'obbligo di applicazione del microchip e soprattutto non esiste una anagrafe felina. Per questo molti Colleghi incoraggiano già ora, pur in assenza di un obbligo di legge, l'identificazione del gatto. Del resto, il passaporto europeo è stato pensato per i tre animali da compagnia più movimentati nel territorio comunitario: cani, gatti e furetti.

 

Nulla infine è detto riguardo la sicurezza dei microchip, ad oggi non rientranti nella categoria dei presidi sanitari e per i quali l'ANMVI ha da tempo posto un problema di sicurezza e di efficacia (leggibilità e permanenza nella sede di inoculazione). Non sono sufficienti garanzie ISO standard sui componenti elettronici del transponder, sarebbero oltremodo auspicabili garanzie di tossicità, sterilità e non cancerogenità del chip. Ad oggi non risulta che nelle buone prassi di produzione certificabile vi sia attenzione ai risvolti sanitari, né vengano richieste prove di sicurezza sanitaria. Sarebbero questi elementi da tenere in considerazione nell'acquisto di forniture di microchip ancor prima del loro costo.


 

 

          

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