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Art. 727 C.P.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

La legge in condominio 

La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita:

«È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari».

I divieti.

Un'altra importante sentenza è quella relativa a un procedimento dinanzi al giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l'assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a sé un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.

I diritti.

Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che è necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.

L'abbaio.

C'è poi la sentenza della Cassazione n.1394 del 6-3-2000: «Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone


MARTINI CHIEDE INCONTRO URGENTE A TRENITALIA

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Niente treni per i cani sopra i 6 chili a partire dal 1/o ottobre. E si scatena la polemica. Il sottosegretario al Welfare, Francesca Martini, ha chiesto un incontro urgente all'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, giudicando ''inaccettabile'' il limite dei 6 chili.

 

Sulla questione della pulizia Martini apprezza la ''meritoria e dovuta'' attenzione delle Ferrovie ritenendo, pero' ''che i provvedimenti vadano presi nel rispetto e nella salvaguardia dell'interesse di tutti i cittadini e dunque anche dei milioni di persone che posseggono cani di peso superiore ai 6 kg e che vedono nel treno un importante mezzo di trasporto, sicuramente da incentivare''.

 

La preoccupazione e' anche per l'abbandono. ''Sono d'accordo con il sottosegretario Martini: questa forte limitazione potrebbe indurre molti possessori di cani all'abbandono'', afferma Maurizio Gasparri, capogruppo del Pdl al Senato, secondo il quale ''l'ordine di servizio di Trenitalia e' sbagliato''. E dalle associazioni un coro di no.

 

L'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani parla di regole ''assurde, senza alcun fondamento sul piano scientifico'' e ne chiede la revoca. L'associazione di tutela dei consumatori (Codici) dice no al limite e propone un bollino che certifichi il trattamento antiparassitario mentre la senatrice Donatella Poretti (Radicali-Pd) si chiede che fine faranno i 150 mila cani che ogni anno viaggiano in treno e fa presente che ''i treni sono sporchi non per colpa dei cani''.

 

La Lega antivivisezione (Lav) si appella al ministro dei Trasporti, Altero Matteoli per bloccare la disposizione e, in assenza di un ripensamento, invita i cittadini a ''salire, il prossimo 1/o ottobre, con il proprio cane su un qualsiasi treno''.

 

Il sottosegretario ricorda anche che i cani di peso inferiore ai 6 kg, dunque animali di piccolissima taglia o cuccioli, costituiscono un numero esiguo perche' la maggior parte dei cani ha un peso medio di circa 10 kg. Martini, intende ''rivalutare'' nell'incontro con Soprano, il contenuto del provvedimento, ''anche alla luce dei dati in possesso di Trenitalia in materia di trasporto degli animali, e comprendere meglio le vere cause dell'invasione di parassiti''.

 

Il viaggio in treno, spiega ancora ''e' meno traumatico e rischioso rispetto al viaggiare in aereo, dove vengono trasportati in gabbie all'interno della stiva, in ambiente pressurizzato, con i rischi che cio' comporta. Inoltre, l'aereo e' ancora un mezzo di trasporto costoso e quindi non alla portata di tutti i proprietari di cani. Penso anche ai tantissimi anziani e pensionati che utilizzano il treno per brevissimi viaggi insieme ai loro animali e credo - ha concluso - che misure come quelle assunte da Trenitalia possano potenzialmente incentivare il fenomeno dell'abbandono contro il quale il governo e' fortemente impegnato''. (fonte:ANSA).

 


01-10-08

 

CANI IN TRENO, SOSPESO IL DIVIETO TRENITALIA”

 

IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO ALL’ONOREVOLE MARTINI

 

La Presidente nazionale e tutti i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ringraziano l’On. Martini per la celerità e l’efficacia del Suo intervento in favore di tutti coloro che hanno sempre viaggiato in treno con il proprio animale al seguito. E che, grazie a Lei, non subiranno discriminazioni.

 

 


 

treno

 

Sui treni viaggeranno solo animali di piccola taglia

 

A decorrere dal 1 ottobre 2008 entrerà in vigore un nuovo regolamento per il trasporto di animali al seguito dei proprietari sui treni delle Ferrovie dello Stato.

Cani e gatti di peso inferiore a 6 kg potranno viaggiare gratuitamente nel trasportino, con certificato medico veterinario di buona salute che “attesti l’assenza di infestazioni o patologie trasmissibili.”

La FNOVI aveva già chiesto chiarimenti alle FFSS nel mese di luglio senza mai aver ricevuto risposta in merito.

Nella lettera avevamo espresso le nostre perplessità e la nostra contrarietà al provvedimento dato che la grande maggioranza dei riscontri di parassiti è da addebitarsi a cimici (Cimex), parassiti per lo più di origine umana e di cui il cane non è neppure vettore passivo mentre il ritrovamento di pulci e di zecche è del tutto eccezionale, parere ampiamente condiviso da illustri parassitologi.

 

Inoltre l’esclusione dei cani di grossa e media taglia non risolverebbe l’eventuale problema dato che i possibili parassiti non scelgono l’animale ospite in base al peso.

La fonte del rischio di contaminazione da parassiti è da attribuire più che ai cani di proprietà, alla frequentazione da parte di senza tetto (homeless), durante le ore notturne, del materiale viaggiante.

Non abbiamo avuto la possibilità di leggere il regolamento, pur avendolo richiesto, poiché le FFSS hanno ritenuto di non pubblicarlo prima del 1 ottobre.

 

Riteniamo, da quanto comunicato dalle agenzie di stampa, che questo provvedimento sia purtroppo in linea con la scarsa attenzione che il Paese dedica nel perseguire una crescita culturale che favorisca il rapporto uomo-animale contrariamente a quanto avviene in tutto il resto del mondo civile, penalizzando così i proprietari degli animali

 

comunicato stampa


La Lav invita alla disobbedienza civile sul divieto di Trenitalia

 

ROMA

Il Ministro Altero Matteoli «ha il potere di bloccare l’anacronistica e inutile disposizione annunciata da Trenitalia che dal 1mo ottobre bloccherà l’accesso ai treni con cani di media e grande taglia, permettendo il carico solo di quelli sotto i sei chili, in trasportino e con certificato veterinario». Così la LAV si appella al responsabile dei Trasporti per bocciare «questa ulteriore limitazione alla circolazione di animali domestici, con i quali ormai vive quasi una famiglia su due nel nostro Paese, una illegittima limitazione all’accesso al servizio pubblico che favorisce peraltro il trasporto privato».

 

La sporcizia sui convogli, attacca Gianluca Felicetti, presidente LAV, «è dovuta alla maleducazione umana e all’inefficienza del servizio di pulizia di Trenitalia, prendersela con i cani serve solo ad acquietare qualche ignorante coscienza, vista la sonora bocciatura operata dal punto di vista tecnico-scientifico dal mondo medico-veterinario, lasciando inalterato il problema di decoro e sanitario dei treni». Se non ci sarà un ripensamento la LAV invita i cittadini a salire, il prossimo 1’ ottobre, «con il proprio cane su un qualsiasi treno e compiere un atto di disobbedienza civile.

 

Come per qualsiasi umano che intende salire in condizioni visibilmente pericolose per gli altri, anche per i cani mal tenuti il controllore ha già il potere di non accettare una persona in treno, e già adesso di fatto in tutti gli Eurostar non si può circolare con cani e gatti - ha concluso il Presidente della LAV - Trenitalia prenda a modello le ferrovie britanniche o tedesche, sia per l’accettazione di animali domestici che per la pulizia delle carrozze, altrimenti zecche o altri parassiti troveranno sempre ospitalità sui suoi treni, e senza limitazioni di peso, trasportino e certificato veterinario».


Veterinari: "I divieti per cani

in treno sono assurde"

 

ROMA

«Assurde, senza alcun fondamento sul piano scientifico, senza corrette nozioni di prevenzione e di igiene degli animali e totalmente incuranti delle esigenze di viaggio dei cittadini-proprietari. Un provvedimento burocratico di pura facciata». L’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi) spara a zero sul provvedimento deciso da Trenitalia che dal prossimo primo ottobre vieta, tra le altre cose, l’ingresso nei vagoni dei cani superiori a 6 chili, con l’intento di prevenire la diffusione di zecche parassiti. E per non lasciare nulla di intentato i veterinari chiedono «la revoca immediata delle nuove regole di viaggio per gli animali», attraverso una nota indirizzata all’azienda, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al sottosegretario alla Salute e al collega al Turismo.

 

«Ci meraviglia - commenta l’Anmvi - che un provvedimento zoofobo venga accettato come segno di civiltà in un Paese dove le istituzioni investono in campagne contro l’abbandono animale. È noto che fra le cause dell’abbandono ci sono i divieti nei confronti degli animali nei luoghi pubblici. Questa nuova discriminazione - accusano i veterinari - rivela lo strabismo della cultura italiana verso la convivenza con gli animali, da un lato tutelati dal codice penale e dall’altro ancora additati all’opinione pubblica come "portatori di malattie", un luogo comune indegno di una società in cui la prevenzione e la medicina veterinaria consentono al cane e al gatto di proprietà di condividere il quotidiano con garanzie igienico-sanitarie che valgono anche fuori dalle mura domestiche». L’Anmvi dunque ribadisce che «non c’è alcuna ragione per sostenere che sui treni l’animale di proprietà costituisca un rischio per l’igiene, quando non lo è in nessun altro ambito, pubblico o privato che sia».


TUTELA DEGLI ANIMALI? ANCHE NEL CODICE CIVILE

Depositata in Parlamento una proposta di legge bipartisan promossa dalla LAV.

Presentato libro-guida pratica per applicazione del Codice penale.

 

 

21 ottobre 2008 - Riconoscere nel Codice Civile gli animali non più come cose, beni mobili, ma come esseri senzienti, per coerenza con gli avanzamenti compiuti dal Codice Penale quattro anni fa contro i maltrattamenti, con le plurime sentenze della Corte di Cassazione e con la recente legge di ratifica del nuovo Trattato europeo.

Riconoscere la nuova categoria degli “animali familiari”, prendendo atto della diffusione dei domestici, non più solo cani e gatti, ormai in una famiglia italiana su due, favorendo una coesistenza che preveda la loro tutela in caso di divorzi, testamenti, pignoramenti, così come il diritto al soccorso, alla circolazione su mezzi di trasporto e alla normale vita nei condomini.

Con questi due grandi obiettivi, che recepirebbero l’avanzamento culturale e di sensibilità ampiamente maggioritario nel nostro Paese a favore della tutela degli animali, la LAV (www.lav.it) assieme ad avvocati e magistrati ha oggi lanciato una nuova importante campagna istituzionale presentando alla Camera dei Deputati una proposta di legge bipartisan sostenuta dall’Intergruppo Parlamentare Animali e dalla Sezione di Medicinale Legale e Legislazione Veterinaria dell’Università di Milano, presente la Sottosegretario alla Salute Francesca Martini.

“E’ un obiettivo ambizioso ma dovuto che nasce da tanti casi concreti e quotidiani, dal sospeso divieto d’ingresso dei cani sui treni al divieto per le ambulanze veterinarie di utilizzare la sirena, dalla possibilità di affidamento condiviso come per i minori in caso di separazione al non obbligo di fermarsi per un incidente con animali, ai necessari riconoscimenti del danno biologico ed esistenziale – ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV – siamo sicuri che questa nuova Legislatura vorrà caratterizzarsi per questo nuovo passo in avanti, in coerenza con i recenti atti nazionali ed europei che hanno preso atto dell’importanza morale degli animali nella società”.

 

Fra gli interventi quelli di Francesca Rescigno, docente di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Bologna, Franca Fossati del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università di Milano, e quelli degli avvocati Giovanni Adamo, Luca Scagliotti, Stefano Azzolina, Maurizio Mazzi e Maria Teresa Semeraro dei veterinari Anmvi.

Nella seconda parte del Convegno, la LAV ha anche fatto il punto sui quattro anni di vita della Legge 189 del 2004, la normativa penale sui crimini contro gli animali, assieme a Maria Rosaria Esposito del Nucleo Investigativo Nirda del Corpo Forestale dello Stato, Gaetano Penocchio presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinaria italiani e agli avvocati Valentina Stefutti e Luigi Viglione. L’Ufficio Legale della LAV, con il suo direttore Maurizio Santoloci, magistrato di Cassazione, e Carla Campanaro, ha per questo presentato il libro “La tutela giuridica degli animali”, diffuso con Diritto all’Ambiente edizioni, un manuale pratico per l’applicazione della norma penale, in riferimento a tutti i settori di utilizzo degli animali, dagli allevamenti ai trasporti, dai canili alla reclusione a catena.

“L’esigenza di diffondere un manuale tecnico e operativo di approfondimento sull’attuale normativa a tutela degli animali era sempre più sentita - dichiara Maurizio Santoloci, direttore dell’Ufficio Legale LAV - questo perché forze di polizia, avvocati e operatori del settore che giorno dopo giorno si trovavano ad operare sul campo per la repressione dei crimini contro gli animali chiedevano sempre maggiori approfondimenti sulla normativa ancora relativamente giovane e purtroppo da alcuni ancora non considerata effettivamente vigente. Molti, infatti, ancora tendono a minimizzare quando ci si trova dinnanzi all’uccisione di un animale, gratuita e molto spesso crudele. Questo libro interviene a diffondere i precedenti giurisprudenziali che la LAV con il suo strenuo lavoro di monitoraggio e repressione delle violenze sugli animali ha ottenuto in quattro anni dalla sua emanazione”.

Pur tra limiti e difficoltà applicative, la legge 189 del 2004 rappresenta, infatti, un importante passo in avanti per la considerazione penale degli animali nel nostro Paese. Ma chi si è accorto concretamente di questo cambiamento? I primi condannati anche alla reclusione per questo tipo di reati fino ad allora semplici contravvenzioni, i primi costretti alla custodia cautelare per organizzazione di combattimenti fra cani, coloro che hanno cambiato preventivamente le loro modalità di commercio, ma anche le migliaia di animali salvati e per la prima volta sottratti definitivamente alle mani che li maltrattavano grazie all’istituto della confisca. Eppure c’è chi aveva etichettato questa normativa come “un grave arretramento culturale” e al massimo “applicabile solo a cani e gatti”. Sono stati smentiti dai fatti.

Noi, certo, vorremmo nuove e migliori leggi che affermino il principio del rispetto degli animali (e anche per la 189 sosteniamo delle proposte) ma contemporaneamente – oltre a difendere gli aspetti positivi di quelle esistenti messi ogni tanto in discussione - ci battiamo in ogni dove per l’applicazione di quelle in vigore.

 

 

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E CODICE CIVILE LA PROPOSTA PARLAMENTARE “IN PILLOLE”

1. Gli animali non sarebbero più classificati come cose, beni mobili, ma come esseri senzienti, alla luce del nuovo Trattato Europeo e delle plurime pronunce della Corte di Cassazione.

2. Riconoscimento della nuova categoria di “animale familiare”: ogni animale domestico, non solo cane o gatto, tenuto per compagnia e senza fini alimentari. Possibilità per chi vive con animali “da reddito”, con certificata esclusione di commercializzazione e macellazione, di non essere considerato allevatore.

3. Danni da animali e ad animali: sarebbero riconoscibili ai proprietari di animali e alle associazioni animaliste oltre i danni morali, anche quelli biologici, ed esistenziali.

4. Separazione di coniugi o conviventi: in mancanza di accordo tra le parti il Tribunale affida l’animale in via esclusiva o condivisa alla parte in grado di garantire la sistemazione migliore.

5. Regolamenti condominiali e contratti di affitto, doveri del proprietario: vengono dichiarati nulli eventuali divieti al diritto di convivere con animali familiari, alla circolazione nelle parti comuni, all’accudimento, restando ferma la responsabilità per qualunque danno eventualmente arrecato.

6. Testamenti: gli animali lasciati sono presi in carico dal curatore per stabilirne la sistemazione migliore. E’ legittima la devoluzione di beni con il vincolo alla miglior custodia degli animali.

7. Pignoramenti e aste giudiziarie: gli animali familiari sono impignorabili e non possono essere messi all’asta giudiziaria.

8. Locali pubblici o aperti al pubblico, mezzi di trasporto: l’accesso è sempre consentito a cani e gatti in trasportino e ai cani condotti al guinzaglio con disponibilità di museruola.

9. Diritto al soccorso di animali: obbligo di fermarsi in caso di incidente con richiesta di intervento medico veterinario, il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute è effettuato in stato di necessità per eventuali violazioni al codice della Strada, riconoscimento alle autoambulanze e mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila dei dispositivi acustici e visivi di allarme.

10. Diritto al soccorso per animali vaganti non di proprietà o feriti: chiunque deve darne avviso al Sindaco o comunque all’Autorità.

11. Proprietà degli animali: divieto di marchiatura a fuoco, taglio di code e orecchie.

12. Vendita: non sarebbe più permessa la vendita con riserva di godimento e la vendita a prova. Definizione di allevatore e imprenditore agricolo estesa a chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale.

13. Cani e cavalli utilizzati dalle Polizie: non sarebbero più classificabili in base al loro valore economico, al termine del servizio devono essere ceduti a chi può garantirne il benessere con esclusione della macellazione per gli equidi, estensione agli animali del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

14. Detenuti e legge penitenziaria: sarebbe permesso il colloquio dei detenuti con animali familiari.

 


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